Il Progetto Avalon : Trattato di mutua garanzia tra Germania, Belgio, Francia, Gran Bretagna e Italia; 16 ottobre 1925 (Il Patto di Locarno)

Trattato di mutua garanzia tra Germania, Belgio, Francia, Gran Bretagna e Italia; 16 ottobre 1925 (Il Patto di Locarno)

Il Presidente del Reich Tedesco, Sua Maestà il Re dei Belgi, il Presidente della Repubblica Francese, Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda e dei Domini Britannici oltre i mari, Imperatore dell’India, e Sua Maestà il Re d’Italia;

Ansiosi di soddisfare il desiderio di sicurezza e di protezione che anima i popoli sui quali è caduto il flagello della guerra del 1914-1918; Prendendo atto dell’abrogazione dei trattati di neutralizzazione del Belgio, e coscienti della necessità di assicurare la pace nella zona che è stata così spesso teatro di conflitti europei;

Animati anche dal sincero desiderio di dare a tutte le Potenze firmatarie interessate delle garanzie supplementari nel quadro del Patto della Società delle Nazioni e dei trattati in vigore tra loro;

Hanno deciso di concludere un trattato con questi obiettivi, e hanno nominato come loro plenipotenziari:

I quali, avendo comunicato i loro pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

Le Alte Parti Contraenti garantiscono collettivamente e solidalmente, nel modo previsto negli articoli seguenti, il mantenimento dello status quo territoriale risultante dalle frontiere tra la Germania e il Belgio e tra la Germania e la Francia, e l’inviolabilità delle dette frontiere come fissate dal trattato di pace firmato a Versailles il 28 giugno 1919 o in applicazione di esso, ed anche l’osservanza delle disposizioni degli articoli 42 e 43 del detto trattato relative alla zona smilitarizzata.

ARTICOLO 2.

La Germania e il Belgio, e anche la Germania e la Francia, si impegnano reciprocamente a non attaccarsi o invadersi in nessun caso e a non ricorrere alla guerra tra loro.

Questa stipulazione non si applica tuttavia nel caso di:

(1) L’esercizio del diritto di legittima difesa, vale a dire la resistenza ad una violazione dell’impegno contenuto nel paragrafo precedente o ad una violazione flagrante degli articoli 42 o 43 del suddetto Trattato di Versailles, se tale violazione costituisce un atto di aggressione non provocata e a causa dell’assembramento di forze armate nella zona demilitarizzata è necessario un intervento immediato;

(2) Azione in applicazione dell’articolo 16 del Patto della Società delle Nazioni;

(3) Azione come risultato di una decisione presa dall’Assemblea o dal Consiglio della Società delle Nazioni o in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 7, del Patto della Società delle Nazioni, a condizione che in quest’ultimo caso l’azione sia diretta contro uno Stato che ha attaccato per primo.

ARTICOLO 3.

In considerazione degli impegni assunti nell’articolo 2 del presente trattato, la Germania e il Belgio, e la Germania e la Francia, si impegnano a risolvere con mezzi pacifici e nel modo qui stabilito tutte le questioni di ogni genere che possono sorgere tra loro e che non è possibile risolvere con i normali metodi della diplomazia:

Tutte le questioni per le quali le parti sono in conflitto sui rispettivi diritti saranno sottoposte a decisione giudiziaria, e le parti si impegnano a conformarsi a tale decisione.

Tutte le altre questioni saranno sottoposte a una commissione di conciliazione. Se le proposte di questa commissione non sono accettate dalle due parti, la questione sarà sottoposta al Consiglio della Lega dei Nostri, che la tratterà conformemente all’articolo 15 del patto della Lega.

Le modalità dettagliate per effettuare tale soluzione pacifica sono oggetto di accordi speciali firmati oggi.

ARTICOLO 4.

(1) Se una delle Alte Parti Contraenti asserisce che una violazione dell’articolo 2 del presente trattato o una violazione degli articoli 42 o 43 del trattato di Versailles è stata o viene commessa, essa deve sottoporre immediatamente la questione al Consiglio della Società delle Nazioni.

(2) Non appena il Consiglio della Società delle Nazioni sarà convinto che è stata commessa una violazione o un’infrazione, esso notificherà senza indugio la sua constatazione alle Potenze firmatarie del presente trattato, le quali si impegnano solennemente, in tal caso, a venire immediatamente in aiuto della Potenza contro cui è diretto l’atto contestato.

(3) In caso di violazione flagrante dell’articolo 2 del presente Trattato o di violazione flagrante degli articoli 42 o 43 del Trattato di Versailles da parte di una delle Alte Parti Contraenti, ciascuna delle altre Parti contraenti si impegna a venire immediatamente in aiuto della Parte contro la quale tale violazione è stata diretta, non appena detta Potenza avrà potuto accertare che tale violazione costituisce un atto di aggressione non provocata e che, a causa dell’attraversamento della frontiera o dello scoppio delle ostilità o della riunione di forze armate nella zona demilitarizzata, è necessaria un’azione immediata. Tuttavia, il Consiglio della Società delle Nazioni, che sarà investito della questione conformemente al primo paragrafo del presente articolo, emetterà le sue conclusioni, e le Alte Parti Contraenti si impegnano ad agire conformemente alle raccomandazioni del Consiglio, a condizione che esse siano accettate da tutti i membri diversi dai rappresentanti delle Parti che hanno intrapreso le ostilità.

ARTICOLO 5.

Le disposizioni dell’articolo 3 del presente trattato sono poste sotto la garanzia delle Alte Parti Contraenti come previsto dalle seguenti stipulazioni:

Se una delle Potenze di cui all’articolo 3 rifiuta di sottomettere una controversia ad una soluzione pacifica o di conformarsi ad una decisione arbitrale o giudiziaria e commette una violazione dell’articolo 2 del presente trattato o una violazione degli articoli 42 o 43 del trattato di Versailles, si applicano le disposizioni dell’articolo 4 del presente trattato.

Se una delle Potenze di cui all’articolo 3, senza commettere una violazione dell’articolo 2 del presente Trattato o una violazione degli articoli 42 o 43 del Trattato di Versailles, rifiuta di sottomettere una controversia a una composizione pacifica o di conformarsi a una decisione arbitrale o giudiziaria, l’altra Parte sottoporrà la questione al Consiglio della Società delle Nazioni, e il Consiglio proporrà le misure da prendere; le Alte Parti Contraenti si conformeranno a tali proposte.

ARTICOLO 6.

Le disposizioni del presente trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Alte Parti contraenti in virtù del trattato di Versailles o di accordi supplementari, compresi gli accordi firmati a Londra il 30 agosto 1924.

ARTICOLO 7.

Il presente Trattato, che ha lo scopo di assicurare il mantenimento della pace, ed è conforme al Patto della Società delle Nazioni, non deve essere interpretato come una limitazione del dovere della Lega di intraprendere qualsiasi azione che possa essere considerata saggia ed efficace per salvaguardare la pace del mondo.

ARTICOLO 8.

Il presente Trattato sarà registrato presso la Società delle Nazioni in conformità al Patto della Lega. Esso resterà in vigore fino a quando il Consiglio, deliberando su richiesta dell’una o dell’altra delle Alte Parti Contraenti, notificata alle altre Potenze firmatarie con tre mesi di anticipo, e votando almeno a maggioranza dei due terzi, deciderà che la Società delle Nazioni assicura una protezione sufficiente alle Alte Parti Contraenti; il trattato cesserà di avere effetto allo scadere di un periodo di un anno da tale decisione.

ARTICOLO 9.

Il presente trattato non impone alcun obbligo a nessuno dei domini britannici, né all’India, a meno che il governo di tale dominio, o dell’India, non ne esprima l’accettazione.

ARTICOLO 10.

Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno depositate a Ginevra negli archivi della Società delle Nazioni il più presto possibile.

Entrerà in vigore non appena tutte le ratifiche saranno state depositate e la Germania sarà diventata membro della Società delle Nazioni.

Il presente trattato, redatto in un unico esemplare, sarà depositato negli archivi della Società delle Nazioni, e il segretario generale sarà invitato a trasmetterne copie certificate a ciascuna delle Alte Parti Contraenti.

In fede di che i plenipotenziari summenzionati hanno firmato il presente trattato.

Fatto a Locarno, il 16 ottobre 1925.

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