Il Progetto Avalon : Trattato di difesa collettiva del sud-est asiatico (Patto di Manila); 8 settembre 1954

Trattato di difesa collettiva del sud-est asiatico (Patto di Manila); 8 settembre 1954(1)

Le Parti del presente Trattato,

Riconoscendo l’uguaglianza sovrana di tutte le Parti,

Rinnovando la loro fede negli scopi e nei principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite e il loro desiderio di vivere in pace con tutti i popoli e tutti i governi,

Riaffermando che, in conformità con lo Statuto delle Nazioni Unite, essi sostengono il principio dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli, e dichiarano che si sforzeranno seriamente, con ogni mezzo pacifico, di promuovere l’autogoverno e di assicurare l’indipendenza di tutti i paesi i cui popoli lo desiderano e sono in grado di assumerne le responsabilità,

Desiderosi di rafforzare il tessuto di pace e libertà e di sostenere i principi della democrazia, della libertà individuale e dello stato di diritto, e di promuovere il benessere economico e lo sviluppo di tutti i popoli nell’area del trattato,

Intenzionati a dichiarare pubblicamente e formalmente il loro senso di unità, in modo che qualsiasi potenziale aggressore si renda conto che le Parti stanno insieme nell’area, e

desiderando inoltre coordinare i loro sforzi per la difesa collettiva per il mantenimento della pace e della sicurezza,

perciò convengono quanto segue:

ARTICOLO I

Le Parti si impegnano, come stabilito nello Statuto delle Nazioni Unite, a risolvere qualsiasi controversia internazionale in cui possano essere coinvolte con mezzi pacifici in modo tale che la pace e la sicurezza internazionale e la giustizia non siano messe in pericolo, e ad astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza in qualsiasi modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite.

ARTICOLO II

Al fine di raggiungere più efficacemente gli obiettivi del presente trattato, le parti, separatamente e congiuntamente, mediante un continuo ed efficace autoaiuto e aiuto reciproco, manterranno e svilupperanno la loro capacità individuale e collettiva di resistere agli attacchi armati e di prevenire e contrastare le attività sovversive dirette dall’esterno contro la loro integrità territoriale e stabilità politica.

ARTICOLO III

Le Parti si impegnano a rafforzare le loro libere istituzioni e a cooperare tra loro per l’ulteriore sviluppo di misure economiche, compresa l’assistenza tecnica, destinate sia a promuovere il progresso economico e il benessere sociale sia a favorire gli sforzi individuali e collettivi dei governi verso questi fini.

ARTICOLO IV

1. Ciascuna Parte riconosce che un’aggressione mediante attacco armato nella zona del trattato contro una qualsiasi delle Parti o contro uno Stato o territorio che le Parti, di comune accordo, potranno in seguito designare, metterebbe in pericolo la sua pace e la sua sicurezza, e conviene che in tal caso essa agirà per far fronte al pericolo comune conformemente alle sue procedure costituzionali. Le misure prese in virtù del presente paragrafo saranno immediatamente comunicate al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

2. Se, a giudizio di una delle parti, l’inviolabilità o l’integrità del territorio o la sovranità o l’indipendenza politica di una delle parti nella zona del trattato o di qualsiasi altro Stato o territorio cui si applichino di volta in volta le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo è minacciata in qualsiasi modo diverso da un attacco armato o è colpita o minacciata da qualsiasi fatto o situazione che possa mettere in pericolo la pace della zona, le parti si consulteranno immediatamente per concordare le misure che dovranno essere adottate per la difesa comune.

3. Resta inteso che nessuna azione sul territorio di uno Stato designato per accordo unanime ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo o su qualsiasi territorio così designato sarà intrapresa se non su invito o con il consenso del governo interessato.

ARTICOLO V

Le parti istituiscono un Consiglio, in cui ciascuna di esse è rappresentata, per esaminare le questioni relative all’applicazione del presente trattato. Il Consiglio provvederà a consultarsi per quanto riguarda la pianificazione militare e qualsiasi altra pianificazione che la situazione esistente nell’area del trattato possa di volta in volta richiedere. Il Consiglio sarà organizzato in modo da potersi riunire in qualsiasi momento.

ARTICOLO VI

Il presente trattato non pregiudica e non deve essere interpretato in modo da pregiudicare in alcun modo i diritti e gli obblighi di ciascuna delle parti ai sensi della Carta delle Nazioni Unite o la responsabilità delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. Ciascuna Parte dichiara che nessuno degli impegni internazionali attualmente in vigore tra essa e un’altra delle Parti o un terzo è in conflitto con le disposizioni del presente trattato e si impegna a non sottoscrivere alcun impegno internazionale in conflitto con il presente trattato.

ARTICOLO VII

Ogni altro Stato in grado di promuovere gli obiettivi del presente Trattato e di contribuire alla sicurezza dell’area può, con l’accordo unanime delle Parti, essere invitato ad aderire al presente Trattato. Ogni Stato così invitato può diventare Parte del Trattato depositando il proprio strumento di adesione presso il Governo della Repubblica delle Filippine. Il Governo della Repubblica delle Filippine informerà ciascuna delle Parti del deposito di ogni strumento di adesione.

ARTICOLO VIII

Come indicato nel presente trattato, la “zona del trattato” è la zona generale del sud-est asiatico, compresi anche tutti i territori delle Parti asiatiche, e la zona generale del Pacifico sud-occidentale, esclusa la zona del Pacifico a nord di 21 gradi e 30 minuti di latitudine nord. Le parti possono, di comune accordo, modificare il presente articolo per includere nella zona del trattato il territorio di qualsiasi Stato che aderisca al presente trattato conformemente all’articolo VII o per modificare in altro modo la zona del trattato.

ARTICOLO IX

1. Il presente trattato sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica delle Filippine. Copie debitamente certificate saranno trasmesse da tale governo agli altri firmatari.

2. Il Trattato sarà ratificato e le sue disposizioni saranno attuate dalle Parti conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati quanto prima presso il governo della Repubblica delle Filippine, che notificherà tale deposito a tutti gli altri firmatari.(2)

3. Il Trattato entrerà in vigore tra gli Stati che lo avranno ratificato non appena saranno stati depositati gli strumenti di ratifica della maggioranza dei firmatari ed entrerà in vigore nei confronti di ogni altro Stato alla data del deposito del suo strumento di ratifica.

ARTICOLO X

Il presente trattato resterà in vigore indefinitamente, ma ogni parte potrà cessare di esserlo un anno dopo che la sua notifica di denuncia sarà stata data al governo della Repubblica delle Filippine, che informerà i governi delle altre parti del deposito di ogni notifica di denuncia.

ARTICOLO XI

Il testo inglese del presente trattato è vincolante per le parti, ma se le parti hanno concordato il testo francese e lo hanno notificato al governo della Repubblica delle Filippine, il testo francese fa ugualmente fede e vincola le parti.

PENSIERO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA

Gli Stati Uniti d’America nell’eseguire il presente trattato lo fanno con l’intesa che il loro riconoscimento dell’effetto dell’aggressione e dell’attacco armato e il loro accordo in riferimento ad esso nell’articolo IV, paragrafo 1, si applicano solo all’aggressione comunista ma affermano che in caso di altra aggressione o attacco armato si consulteranno secondo le disposizioni dell’articolo IV, paragrafo 2.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari hanno firmato il presente trattato.

Fatto a Manila, questo ottavo giorno di settembre, 1954.

(1) TIAS 3170; 6 UST 81-86. Ratifica consigliata dal Senato il 1° febbraio 1955; ratificata dal Presidente il 4 febbraio 1955; entrata in vigore il 19 febbraio 1955. Indietro

(2) La Thailandia ha depositato il suo strumento di ratifica il 2 dicembre 1954; gli altri firmatari (Stati Uniti, Australia, Francia, Nuova Zelanda, Pakistan, Filippine e Regno Unito) hanno depositato i loro strumenti il 19 febbraio 1955. Indietro

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