La prima legge di confisca

CHAP. LX.-Una legge per confiscare le proprietà usate per scopi insurrezionali.

Sia emanato dal Senato e dalla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d’America in Congresso riunito, che se, durante la presente o qualsiasi futura insurrezione contro il Governo degli Stati Uniti, dopo che il Presidente degli Stati Uniti avrà dichiarato, mediante proclamazione, che le leggi degli Stati Uniti sono contrastate, e la loro esecuzione ostacolata, da combinazioni troppo potenti per essere soppresse dal corso ordinario dei procedimenti giudiziari, o per il potere conferito ai marshal dalla legge, qualsiasi persona o persone, il suo, il suo o il suo agente, procuratore o impiegato, acquisterà o acquisterà, venderà o regalerà, qualsiasi proprietà di qualsiasi tipo o descrizione, con l’intento di usare o impiegare la stessa, o di permettere che sia usata o impiegata, per aiutare, favorire o promuovere tale insurrezione o resistenza alle leggi, o qualsiasi persona o persone impegnate in essa;o se una o più persone, essendo il proprietario o i proprietari di tali beni, li useranno o impiegheranno consapevolmente, o acconsentiranno all’uso o all’impiego degli stessi come sopra indicato, tutti questi beni sono dichiarati legittimamente soggetti a premio e cattura ovunque si trovino; e sarà dovere del presidente degli Stati Uniti farli sequestrare, confiscare e condannare.

SEC. 2. E sia inoltre emanato, che tali premi e catture saranno condannati nel tribunale distrettuale o circoscrizionale degli Stati Uniti avente giurisdizione dell’importo, o in ammiragliato in qualsiasi distretto in cui gli stessi possono essere catturati, o in cui possono essere presi e procedimenti prima istituiti.

SEC. 3. Ed è inoltre stabilito che il procuratore generale, o qualsiasi procuratore distrettuale degli Stati Uniti in cui detta proprietà può trovarsi, può avviare il procedimento di condanna, e in tal caso sarà interamente a beneficio degli Stati Uniti; o qualsiasi persona può presentare un’informazione a tale procuratore, nel qual caso il procedimento sarà ad uso di tale informatore e degli Stati Uniti in parti uguali.

SEC. 4. E sia inoltre promulgato, che ogniqualvolta, durante l’attuale insurrezione contro il governo degli Stati Uniti, qualsiasi persona che si ritenga tenuta al lavoro o al servizio secondo la legge di qualsiasi Stato, sia richiesta o permessa dalla persona a cui tale lavoro o servizio si ritiene dovuto, o dal legittimo agente di tale persona, di prendere le armi contro gli Stati Uniti, o sia richiesta o permessa dalla persona a cui tale lavoro o servizio si ritiene dovuto, o dal suo legittimo agente, di lavorare o di essere impiegato in o su qualsiasi forte, cantiere navale, bacino, armeria, nave, trincea, o in qualsiasi servizio militare o navale, contro il governo e la legittima autorità degli Stati Uniti, allora, e in ogni caso, la persona a cui tale lavoro o servizio è rivendicato come dovuto, perderà il suo diritto a tale lavoro, nonostante qualsiasi legge dello Stato o degli Stati Uniti. E ogni volta che, in seguito, la persona che rivendica tale lavoro o servizio cercherà di far valere il suo diritto, sarà una risposta completa e sufficiente a tale rivendicazione il fatto che la persona il cui servizio o lavoro è rivendicato è stato impiegato in servizio ostile contro il governo degli Stati Uniti, in contrasto con le disposizioni di questo atto.

APROVATO, 6 agosto 1861.

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